Su tutti gli incarti e/o confezioni sono obbligatorie le seguenti indicazioni:- la denominazione SALVA CREMASCO, seguita dall’acronimo D.O.P. o Denominazione d’Origine Protetta;

- Logo della denominazione con dagli estremi del riconoscimento (SALVA CREMASCO D.O.P. REG. (UE) N. 1377/2011) ed il numero di casello del confezionatore;

 

 


- Logo comunitario, con diametro minimo di 15 mm, nei colori previsti dal Reg. Ce 628/2008;

- L’indicazione “Certificato da Organismo di Controllo autorizzato dal Ministero competente”. Al riguardo, è possibile     consultare  a questo link il manuale con il “logo” da utilizzare

Si precisa inoltre che:

- Il porzionamento è un’attività soggetta a specifica autorizzazione del Consorzio che prevede apposita convenzione con le singole aziende. In questo caso, sulle confezioni del prodotto porzionato deve essere presente la dicitura “Licenza Consorzio Tutela Salva Cremasco n..”;

- La dicitura “SALVA CREMASCO” DOP dovrà risultare di dimensioni significativamente superiori ad ogni altra scritta presente. E’ vietato riportare qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal disciplinare.

- E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati a condizione che non abbiano significato laudativo e che siano tali da non trarre in inganno l’acquirente. E’ consentito, altresì, indicare il nome o la ragione sociale delle aziende di stagionatura e/o di confezionamento. Tali indicazioni dovranno risultare di dimensioni significativamente inferiori alle indicazioni prescritte dal disciplinare.

La stampa di incarti/etichette per il confezionamento del Salva Cremasco può avvenire, come previsto dall’art. 20 del Regolamento Interno, esclusivamente presso Aziende stampatrici riconosciute.

 

Visualizza l’elenco delle sole tipografie ad oggi autorizzate alla stampa.